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In vigore al: 11/09/2012

d) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 21)
Servizio provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale

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1)

Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.

Art. 10 (Sezioni provinciali per l'igiene ambientale) 5)

(1) Presso l'Amministrazione provinciale sono costituite le seguenti sezioni per l'igiene ambientale: I Sezione: inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi, inquinamento prodotto da rumore, controllo sui gas tossici.

(2) Tale sezione è composta:

  • a)  dal direttore o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell' ufficio tutela dell'aria;
  • b)  da un medico del lavoro in rappresentanza del servizio multizonale di medicina del lavoro dell' Unità Sanitaria Locale Centro-Sud, di cui all'articolo 25 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, designato dall'Unità Sanitaria Locale stessa;
  • c)  da un funzionario tecnico dell' Ufficio n. 145, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;
  • d)  dall' ispettore provinciale del servizio antincendi o da un suo rappresentante dallo stesso delegato.

(3) Alle riunioni della prima sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1, lettera a), dell'articolo 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.

(4) Per tutti i membri della sezione deve essere nominato un supplente chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

(5) Alle riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati o i loro delegati.

(6) La prima sezione esercita anche le funzioni della commissione, di cui all'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, con l'intervento con voto del questore della Provincia o di un suo rappresentante.

(7) Il Sezione: inquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti liquidi.

(8) Tale sezione è composta:

  • a)  dal direttore, o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell' ufficio tutela delle acque;
  • b)  da un medico esperto in igiene e sanità pubblica designato dall' Assessore provinciale alla sanità;
  • c)  da un funzionario tecnico dell' Ufficio n. 53, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente;
  • d)  dal direttore dell' Ufficio n. 147, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;
  • e)  da un funzionario tecnico dell' Ufficio n. 88, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente.

(9) Alle riunioni della seconda sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1, lettera a), dell'articolo 10, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.

(10) Alle stesse riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati, nonché il direttore dell'ufficio provinciale medicina del lavoro o i loro delegati.

(11) III Sezione: inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi.

(12) Tale sezione è composta:

  • a)  dal direttore, o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell' ufficio tutela del suolo;
  • b)  da un medico competente in igiene e sanità pubblica, nominato dall' Assessore provinciale alla sanità;
  • c)  da un funzionario tecnico dell' Ufficio n. 53, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente;
  • d)  dal direttore dell' Ufficio n. 146, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente.

(13) Alle riunioni della terza sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1. lettera a). dell'articolo 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1. dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.

(14) Alle stesse riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati, nonché il direttore dell'ufficio provinciale medicina del lavoro o i loro delegati.

(15) Il presidente, anche su proposta dei direttori dei rispettivi uffici, può invitare alle riunioni delle sezioni i funzionari degli uffici dipendenti della Ripartizione XI, del laboratorio chimico provinciale e del servizio medicina del lavoro. 6)

5)

Vedi il D.P.G.P. 13 ottobre 1995, n. 46, modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 febbraio 1996, n. 9:

Art. 1

(1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono soppresse la Ia, la IIa e la IIIa sezione provinciale per l'igiene ambientale di cui all'articolo 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2

Art. 2

(1) Le funzioni della Ia sezione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, della IIa sezione di cui all'articolo 12, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 e della IIIa sezione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61 sono attribuite al comitato VIA* di cui all'articolo 17 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27.

(2) Le funzioni della Ia sezione di cui all'articolo 10, comma 6 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2 sono attribuite alla commissione provinciale di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

(2/bis) Le funzioni della IIa sezione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, sono attribuite al direttore della ripartizione acque pubbliche e opere idrauliche.

(3) Le funzioni della IIIa sezione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21 sono attribuite al comitato VIA* di cui all'articolo 17 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27.

(4) Le restanti funzioni delle tre sezioni provinciali per l'igiene ambientale sono attribuite al direttore della Ripartizione Ambiente e tutela del lavoro.

*L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2 ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale"

Art. 3

(1) Presso l'Amministrazione provinciale è costituita la commissione provinciale per i gas tossici. Essa è composta:

  • a)  dal direttore o un suo delegato della Ripartizione Ambiente e tutela del lavoro in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell' ufficio aria e rumore;

  • b)  da un medico del lavoro in rappresentanza del servizio multizonale di medicina del lavoro dell' Unità Sanitaria Locale Centro-Sud, designato dall'Unità Sanitaria Locale stessa;

  • c)  da un rappresentante del servizio di igiene e sanità pubblica dell' Unità Sanitaria Locale territorialmente interessata, designato dall'Unità Sanitaria Locale stessa;

  • d)  da un funzionario tecnico del Laboratorio provinciale analisi aria;

  • e)  dal direttore o un suo delegato della Ripartizione Protezione antincendi e civile;

  • f)  dal questore della Provincia o da un suo rappresentante.

6)

I commi 2, 8, 12 e 15 sono stati modificati dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

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