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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 151)
Intervento straordinario per impianti funiviari essenziali

1)

Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1984, n. 55:

Art. 1

(1) Per assicurare con un unico intervento straordinario la sopravvivenza di impianti funiviari dimostratisi essenziali per mantenere le fonti di reddito della comunità locale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad imprese funiviarie, purché vengano rispettati i criteri di cui al secondo comma, un prestito senza interessi garantito da ipoteca, da restituirsi entro il termine di 10 anni e con decorrenza della prima rata a partire dal quarto anno.

(2) Le domande pervenute entro venti giorni dell'entrata in vigore della presente legge, verranno soddisfatte nell'ambito dello stanziamento previsto secondo la graduatoria che verrà stabilita dalla Giunta provinciale, in base ai seguenti criteri:

  • a)  riconosciuta necessità degli impianti funiviari per assicurare le fonti di reddito della comunità locale, in base al reale utilizzo degli stessi nell' ambito della zona sciistica di pertinenza, nei comuni o frazioni di comuni determinati in base a tale criterio fondamentale dalla Giunta provinciale;
  • b)  piano di risanamento economico-finanziario comprovante che mediante l' unico intervento straordinario può essere ristabilita la redditività o almeno il pareggio dell'impresa;
  • c)  apporto di capitale proprio in misura almeno pari al prestito concesso, esclusa ogni forma di finanziamento da terzi.

(3) L'autofinanziamento dovrà essere dimostrato al momento dell'erogazione del prestito e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di concessione di detto prestito.

(4) L'apporto di capitale può risalire fino a tutto il 1981.

(5) Il prestito non può superare il 50% dell'indebitamento complessivo dovuto agli oneri finanziari per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari.

(6) Gli interventi finanziari di cui ai commi precedenti possono essere concessi ad imprese funiviarie, l'esercizio dei cui impianti sia rimasto interrotto per eventi anche naturali di carattere eccezionale non imputabili a difetto di gestione. Qualora detti impianti fossero coperti da garanzia assicurativa, l'impresa beneficiaria dovrà restituire il prestito concesso, non appena la compagnia assicuratrice avrà liquidato l'indennizzo dovuto, nella proporzione in cui l'importo dell'indennizzo stesso copre gli oneri finanziari sopraddetti. 2)

2)

Vedi l'art. 1 e 2 della L.P. 8 marzo 1990, n. 5:

Art. 1

(1) Qualora un impresa funiviaria, beneficiaria di un mutuo concesso in base alla legge provinciale 14 novembre 1984, n. 15. abbia subito, nel periodo dall' 1 dicembre 1988 al 30 giugno 1989, una flessione dell'incasso di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente a causa della carenza di neve, le prime due rate semestrali di ammortamento del capitale sono riversate in parti uguali sulle rate rimanenti.

Art. 2

(1) Ai concessionari che fruiscono di mutui a medio o lungo termine e che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 può essere concesso un contributo a copertura degli interessi delle rate dei mutui in scadenza nell'anno 1989.

Art. 2

(1) L'erogazione e la gestione contabile dei prestiti di cui all'articolo 1 sono affidate mediante apposita convenzione ad istituti ed aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare agli istituti ed aziende stesse i mezzi finanziari occorrenti.

(2) Nella convenzione prevista al comma precedente saranno regolati i rapporti tra Provincia ed azienda di credito per la gestione dei mutui, le modalità di erogazione e di restituzione degli stessi, il compenso in misura forfettaria spettante per ogni mutuo concesso, l'obbligo per l'azienda di corrispondere gli interessi sulle somme non erogate nella stessa misura prevista per le giacenze di tesoreria della Provincia, le modalità di rendicontazione e di controllo sulla gestione dei fondi anticipati all'azienda di credito, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, in quanto applicabili.

Art. 3

(1) Per ottenere l'intervento straordinario di cui all'articolo 1 le imprese devono presentare, entro il termine fissato, domanda all'Assessorato ai trasporti, corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, compresi i bilanci e i rendiconti degli ultimi tre anni certificati da società di certificazione o da professionista abilitato.

Art. 4   3)

3)

Sostituisce l'art. 6 della L.P. 21 agosto 1975, n. 46.

Art. 5   4)

4)

Modifica l'art. 1 della L.P. 21 agosto 1975, n. 46.

Art. 6

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1984 la spesa complessiva di lire 7.000 milioni.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 (partita n. 3 dell'allegato al bilancio n. 4).

Art. 7   5)

5)

Omissis.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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