Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 24 gennaio 1984, n. 1.
(1) Le infermerie esistenti a Bressanone, Castelrotto, Malles e Sarentino e quelle di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, potranno essere mantenute come centri di degenza per ammalati temporaneamente o stabilmente non autosufficienti, come previsto al punto 2.8 dell'allegato n. 1 alla presente legge.
(2) (3) 2)
Omissis; ai sensi dell'art. 30 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, nell'art. 8, comma 1, nell'art. 14 e nell'art. 20 di questa legge.