Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.
(1) La commissione provinciale di controllo sul collocamento svolge le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni provinciali per l'impiego e le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione provinciale. La commissione esercita il controllo di legittimità sugli atti dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei relativi recapiti. La commissione effettua il controllo di legittimità e le ispezioni anche a campione, secondo le direttive della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 6)
(2) Contro i provvedimenti di annullamento adottati nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al precedente comma può essere proposto, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso alla sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione dell'atto stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 52 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.