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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 491)
Disciplina del controllo sul collocamento

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.

Art. 2 (Attribuzioni delle commissioni locali per l'impiego)

(1) Le commissioni locali di controllo sul collocamento esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni circoscrizionali per l'impiego e assumono la denominazione di commissioni locali per l'impiego.

(2) Le commissioni locali per l'impiego esercitano l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento.

(3) Avverso le deliberazioni delle commissioni locali è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento. 4)

4)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 50 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.