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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 491)
Disciplina del controllo sul collocamento

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.

Art. 1 (Istituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento)

(1) Presso i comuni della Provincia possono essere istituite le commissioni locali di controllo sul collocamento. La Giunta provinciale, avuto riguardo alla competenza territoriale degli uffici di collocamento, tenuto conto della consistenza delle popolazioni comunali e della situazione occupazionale, può, a tal fine, provvedere alla costituzione di comprensori raggruppanti più comuni, determinando il comune presso il quale la commissione avrà la propria sede; in questo caso la competenza territoriale è estesa ai singoli comuni raggruppati nel comprensorio. La costituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento è obbligatoria, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali locali più rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro.

(2) Le commissioni di cui al precedente comma sono nominate dal Presidente della giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni e comunque per la durata del quinquennio di amministrazione del rispettivo Consiglio comunale; la composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel comune rispettivamente nei comuni raggruppati nel comprensorio, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

(3) In relazione alla materia trattata può essere chiamato a partecipare ai lavori della commissione, su invito del presidente, un esperto in materia di lavoro, iscritto all'elenco di cui all'articolo 7. 2)

(4) I rappresentanti dei lavoratori sono scelti nell'ambito di un corrispondente numero di terne di persone residenti nel comune o nei comuni raggruppati nel comprensorio, designate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello locale oppure provinciale ove non esistano articolazioni locali di esse. I rappresentanti dei datori di lavoro sono scelti nell'ambito di un corrispondente numero di terne di persone residenti nel comune o nei comuni raggruppati nel comprensorio, designate dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Le designazioni devono essere fatte nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale si provvede d'ufficio.

(5)  3)

(6) Per ogni membro della commissione è nominato un membro supplente che interviene alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro effettivo.

2)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 49 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39, e successivamente modificato dall'art. 7 del D.P.G.P. 9 ottobre 1996, n. 36.

3)

Abrogato dall'art. 7 del D.P.G.P. 9 ottobre 1996, n. 36.