Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.
(1) Ai componenti delle commissioni locali per l'impiego e della commissione provinciale di controllo sul collocamento è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle sedute di commissioni operanti presso l'amministrazione provinciale. 9)
(2) I presidenti e i segretari delle commissioni locali hanno anche diritto al rimborso delle spese di viaggio e alla diaria nella misura prevista dalle disposizioni provinciali, quando siano stati invitati a conferire con la segreteria della commissione provinciale di controllo sul collocamento.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 55 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.