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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 491)
Disciplina del controllo sul collocamento

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.

Art. 8 (Compensi)

(1) Ai componenti delle commissioni locali per l'impiego e della commissione provinciale di controllo sul collocamento è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle sedute di commissioni operanti presso l'amministrazione provinciale. 9)

(2) I presidenti e i segretari delle commissioni locali hanno anche diritto al rimborso delle spese di viaggio e alla diaria nella misura prevista dalle disposizioni provinciali, quando siano stati invitati a conferire con la segreteria della commissione provinciale di controllo sul collocamento.

9)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 55 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.