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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 29/quater (Rendicontazioni e liquidazioni)

(1)40)

(2) La liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 26 avviene, qualora il beneficiario sia un ente privato, per quanto concerne gli acquisti, previa presentazione della documentazione contabile in originale fino alla concorrenza del contributo e, per quanto concerne i lavori, su presentazione della documentazione contabile originale o dello stato di avanzamento o finale dei lavori. Qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la liquidazione avviene previa presentazione di un elenco delle spese sostenute fino alla concorrenza del contributo, corredato dai relativi mandati di pagamento.

(3) Ai fini della liquidazione dei finanziamenti concessi per il personale alle biblioteche centro di sistema e alle biblioteche comprensoriali delle località ladine ai sensi degli articoli 27 e 27/bis, gli enti beneficiari sono tenuti a dimostrare di aver impiegato mezzi finanziari propri per l'acquisto di libri e media e per iniziative di promozione della lettura per un importo pari ad almeno un terzo dei costi relativi al personale a carico delle Provincia.40)

(4) È fatto divieto all'ente beneficiario di finanziamenti, disposti in base alla presente legge, di utilizzare la documentazione contabile esibita o indicata a giustificazione dei medesimi, per l'erogazione di qualsiasi altro finanziamento a carico di enti pubblici.40)

40)

L'art. 29/quater è stato inserito dall'art. 31 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 1 è stato successivamente abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4; il testo in lingua tedesca del comma 3 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

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