Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) La Giunta provinciale approva, su proposta del competente assessore provinciale, i piani annuali di finanziamento delle attività e delle spese di investimento.
(2) Contestualmente alle variazioni o integrazioni dei piani annuali, possono essere considerate anche le domande per le attività e per le spese di investimento, corredate dalla documentazione prevista rispettivamente dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 29, che vengono presentate dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1 dello stesso articolo.
(3) I finanziamenti concessi in base ai piani annuali sono disposti con decreto del competente assessore provinciale.
(4) Le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge sono eseguite in economia, anche a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.38)
L'art. 29/bis è stato inserito dall'art. 29 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 4 è stato successivamente sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.