(1) Le domande di finanziamento vanno presentate annualmente all'ufficio provinciale competente entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Alle domande di finanziamento delle attività di cui agli articoli 27 e 28 deve essere allegata la seguente documentazione:
- il programma annuale e il relativo preventivo di spesa;
- il piano di finanziamento;
- la relazione conclusiva sulle attività svolte, ivi compreso il riepilogo delle entrate e delle uscite dell'anno precedente.
(3) Se il finanziamento è riferito al primo anno di attività, si prescinde dalla documentazione indicata alla lettera c) del comma 2.
(4) Le biblioteche sono tenute a presentare la documentazione e i dati statistici integrativi, eventualmente richiesti dall'Amministrazione provinciale, secondo le scadenze e le modalità fissate dai competenti uffici.
(5) Alle domande relative a spese per investimenti deve essere allegata la seguente documentazione:
- la documentazione illustrativa degli investimenti programmati;
- il preventivo dettagliato di spesa;
- il piano di finanziamento.
(6) Ai fini della consulenza e assistenza riguardanti la gestione della biblioteca, la costruzione, il riattamento e l'arredamento di locali destinati a biblioteche, gli uffici competenti possono avvalersi di esperti.37)