Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) Ai fini della determinazione dei finanziamenti per il personale da corrispondere alle biblioteche centro di sistema, alle biblioteche comprensoriali per le località ladine e a biblioteche locali con bibliotecari a tempo pieno o a tempo parziale, viene stabilito quanto segue:
(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare i parametri di corrispondenza delle qualifiche di cui al comma 1, a seguito di eventuali modifiche dello stato giuridico ed economico del proprio personale.32)
L'art. 27/bis è stato inserito dall'art. 26 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.