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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 27 (Finanziamento per le attività e il funzionamento delle biblioteche)

(1) La Giunta provinciale promuove l'attività e il funzionamento delle biblioteche tramite l'assunzione diretta di spese e la concessione di finanziamenti.

(2) Spese e finanziamenti sono disposti per far fronte agli oneri relativi al personale, all'acquisto di libri e media, alle iniziative di promozione della lettura, agli acquisti di materiale, nonché di attrezzature e di arredamento integrativi e di modesta entità e a ogni altra spesa direttamente legata al funzionamento della biblioteca stessa.

(3) Alle biblioteche centro di sistema che abbiano un bacino di utenza di meno di 25.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore ovvero un bacino di utenza tra 25.000 e 50.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 40 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri riferiti al direttore di biblioteca e ad un coadiutore di biblioteca.

(4) Alle biblioteche centro di sistema, con un bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti, la Giunta provinciale concede, in aggiunta rispetto al finanziamento di cui al comma 3, quello per far fronte agli oneri riferiti ad un bibliotecario.

(5) Alle biblioteche comprensoriali per le località ladine, di cui all'articolo 20/bis, che abbiano un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, il finanziamento per far fronte agli oneri riferiti al bibliotecario responsabile e ad un coadiutore di biblioteca.

(6) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare le funzioni proprie delle biblioteche centro di sistema anche alle biblioteche locali con un bacino di utenza con meno di 25.000 abitanti, nonché di assegnare ad essi i finanziamenti di cui al comma 3.

(7) Il bacino di utenza delle biblioteche centro di sistema e comprensoriali, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, viene definito dalla Giunta provinciale contestualmente al conferimento delle rispettive funzioni.

(8) Alle biblioteche locali gestite da enti pubblici con un bibliotecario responsabile a tempo pieno oppure con uno o due bibliotecari a tempo parziale e con un orario di apertura settimanale di almeno venti ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento parziale per far fronte agli oneri riferiti al personale di cui sopra.30)

(9) Alle biblioteche locali gestite da due enti pubblici, che a seguito di un accordo si consorziano, con un bibliotecario responsabile a tempo pieno oppure con uno o due bibliotecari a tempo parziale e con un orario di apertura settimanale complessivo di almeno 26 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento parziale per far fronte agli oneri riferiti al personale di cui sopra. 31)

30)

L'art. 27 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 3 è stato successivamente modificato dall'art. 3 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

31)

L'art. 27, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

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