In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 26 (Finanziamento di investimenti per le biblioteche)

(1) La Provincia promuove, tramite l'assunzione di spese e la concessione di finanziamenti, l'acquisto o la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e la manutenzione di immobili adibiti a sede di biblioteche, nonché l'acquisto di arredamenti, di attrezzature e di altri mezzi ed ausilii tecnici e di trasporto utili all'espletamento del servizio. Tra le spese ammesse a finanziamento sono ricompresi anche eventuali costi di progettazione.

(2) La Giunta provinciale può condizionare l'erogazione di finanziamenti ad enti privati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale e l'ampliamento di immobili adibiti a sede di biblioteche, alla stipulazione con l'ente beneficiario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso delle strutture medesime. La durata della convenzione non può essere inferiore a dieci anni e superiore a 30 anni, con decorrenza dalla data concordata fra le parti di effettivo utilizzo dell'immobile per gli scopi indicati nella convenzione medesima. Su richiesta del Presidente della giunta provinciale la convenzione va annotata nel libro fondiario.

(3) L'alienazione di immobili acquistati, costruiti, riattati o ampliati con finanziamenti erogati ai sensi del comma 2, deve essere previamente autorizzata dalla Giunta provinciale. È facoltà della Giunta provinciale subordinare l'autorizzazione alla restituzione dei finanziamenti erogati, in proporzione alla durata dell'effettiva destinazione d'uso maturata.

(4) In caso di alienazione dell'immobile senza la preventiva autorizzazione, l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'intero finanziamento percepito, maggiorato degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.29)

29)

L'art. 26 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActiona) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico