(1) Presso ogni biblioteca è previsto un bibliotecario responsabile.
(2) Il bibliotecario responsabile
- coordina i servizi di biblioteca;
- provvede direttamente ovvero dispone per l'attuazione delle decisioni del consiglio di biblioteca;
- provvede alla scelta e all'acquisto del materiale librario e informativo nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio di biblioteca;
- provvede all'inventariazione, alla classificazione e alla catalogazione del materiale bibliografico e informativo;
- organizza i servizi di prestito e consulenza al pubblico;
- provvede ai compiti statistici sul funzionamento della biblioteca.
(3) Esercita inoltre tutte le mansioni connesse al funzionamento della biblioteca e non espressamente attribuite al consiglio di biblioteca.
(4) Per l'esercizio a tempo pieno delle funzioni di bibliotecario responsabile nelle biblioteche locali e nelle biblioteche comprensoriali delle località ladine è richiesto il diploma di istruzione superiore. Per il direttore di biblioteche centro di sistema è richiesto il diploma di Magister, il diploma di laurea o il diploma di bibliotecario qualificato.26)
(5) Nell'ambito delle biblioteche scolastiche in genere, nonché di quelle che hanno assunto le funzioni proprie delle biblioteche locali ovvero con esse combinate, il personale di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è utilizzato anche per tutti i servizi tecnico-amministrativi. Detti compiti fanno parte dei profili professionali del personale amministrativo scolastico.
(6) Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è richiesto in ogni caso la frequenza con esito positivo di un corso di specializzazione promosso, attuato o riconosciuto dalla Giunta provinciale.
(7) Il bibliotecario responsabile e i suoi collaboratori sono tenuti ad aggiornarsi costantemente e a questo scopo partecipano ad adeguate iniziative organizzate o promosse da istituzioni specializzate ovvero dalla Provincia stessa.27)