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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 23 (Consiglio di biblioteca)

(1) Presso ogni biblioteca locale, ogni biblioteca centro di sistema e ogni biblioteca comprensoriale viene costituito un consiglio di biblioteca.

(2) Il consiglio di biblioteca, che viene nominato dall'ente gestore della biblioteca, è composto da cinque a undici membri. Di esso fanno parte in ogni caso, con riferimento al rispettivo bacino di utenza, un rappresentante del comune o, per ciascuno dei comuni, un rappresentante della scuola per ogni livello di istruzione presente, scelto dall'ente gestore sulla base dei nominativi proposti dai rispettivi consigli di circolo e di istituto, e un rappresentante della cultura religiosa, scelto dall'ente gestore fra i nominativi proposti dal consiglio pastorale parrocchiale rispettivamente dai consigli pastorali parrocchiali.

(3) Nel caso in cui l'ente gestore della biblioteca sia il comune, fa parte come membro di diritto del consiglio il sindaco o un suo delegato.

(4) I consigli di biblioteca delle biblioteche civiche di Bolzano e di Merano, nominati dai rispettivi comuni, sono composti da sette a 13 membri, di cui due rappresentanti della scuola proposti rispettivamente dalla sezione italiana e dalla sezione tedesca del consiglio scolastico provinciale e un rappresentante della cultura religiosa sulla base di una terna di nomi proposti dall'autorità ecclesiastica diocesana.

(5) Su richiesta vincolante della maggioranza dei consiglieri comunali di un gruppo linguistico, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19, i comuni di Bolzano e di Merano nominano consigli di biblioteca distinti per gruppi linguistici per le relative sezioni delle rispettive biblioteche civiche. In tal caso ciascun consiglio di biblioteca è composto da cinque a undici membri, di cui un rappresentante della scuola, proposto rispettivamente dalla sezione italiana e dalla sezione tedesca del consiglio scolastico provinciale, e un rappresentante della cultura religiosa sulla base di una terna di nomi proposta dall'autorità ecclesiastica diocesana.

(6) L'ente gestore istituisce comunque il consiglio di biblioteca, prescindendo dalle designazioni, qualora queste non siano pervenute entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, nel rispetto peraltro degli interessi rappresentati.

(7) Fanno inoltre parte del consiglio di biblioteca quali membri di diritto e a solo titolo consultivo, il bibliotecario responsabile, nonché i responsabili delle succursali e dei punti di prestito.

(8) Il consiglio di biblioteca può cooptare fino a tre ulteriori membri esperti.

(9) Il consiglio delle biblioteche centro di sistema e delle biblioteche comprensoriali coopta, inoltre, da tre a cinque rappresentanti delle biblioteche facenti parte del rispettivo bacino di utenza.

(10) Qualora una biblioteca scolastica assuma le funzioni di biblioteca locale ovvero sia combinata con una biblioteca locale ai sensi dell'articolo 21, fanno parte di diritto del consiglio di biblioteca da uno a tre rappresentanti della scuola stessa designati dal rispettivo direttore didattico o preside.

(11) Il consiglio di biblioteca può operare per sezioni distinte per gruppo linguistico, in ragione delle esigenze precipue del rispettivo gruppo presente nel bacino di utenza, in particolare per quanto si riferisce alle iniziative riguardanti la promozione della lettura, la scelta dei libri e media, nonché altre modalità di attuazione del servizio bibliotecario.

(12) Al consiglio di biblioteca compete, su delega dell'ente gestore, l'organizzazione e la conduzione culturale della biblioteca.

(13) In particolare il consiglio di biblioteca:

  1. elegge, nel proprio seno, il presidente;
  2. redige il bilancio preventivo e consuntivo della biblioteca da sottoporre all'approvazione dell'ente gestore;
  3. nei limiti del preventivo approvato, dispone le spese ed accerta le entrate connesse alla gestione amministrativa della biblioteca;
  4. propone all'ente gestore di istituire o sopprimere le succursali e i punti di prestito;
  5. adotta, previa approvazione dell'ente gestore, il regolamento di utenza;
  6. determina gli orari di apertura al pubblico;
  7. determina i criteri per la scelta ed approva il piano per l'acquisto dei libri e delle altre dotazioni;
  8. programma l'attività della biblioteca e promuove manifestazioni culturali per i propri fini istituzionali;
  9. esercita, su delega dell'ente gestore, il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;
  10. richiede all'ente gestore l'instaurazione di collaborazioni professionali o di lavoro subordinato nei limiti dei piani finanziari approvati.

(14) Il Presidente del consiglio di biblioteca:

  1. propone all'ente gestore le deliberazioni assunte dal consiglio di biblioteca;
  2. attua le direttive dell'ente gestore e del consiglio di biblioteca;
  3. adotta i provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli al consiglio per la ratifica nell'adunanza successiva;
  4. nomina, fra i membri del consiglio, un vicepresidente che lo rappresenti in caso di assenza o impedimento;
  5. cura, per conto dell'ente gestore, i rapporti con gli altri enti pubblici e privati con i quali la biblioteca potrà rapportarsi;
  6. agisce, ove l'ente gestore sia di diritto pubblico, quale funzionario delegato del medesimo per l'accertamento delle entrate e gli ordinativi di spesa. 25)
25)

L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

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