Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) Sezioni staccate delle biblioteche pubbliche sono considerate sedi succursali.
(2) Costituiscono punti di prestito le strutture bibliotecarie che limitano il proprio servizio al prestito di fondi librari appartenenti a biblioteche o a loro succursali.
(3)24)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 20 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.