Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) Sono considerate biblioteche pubbliche speciali le seguenti biblioteche:
(2) Al fine di favorire una migliore utilizzazione delle strutture e delle dotazioni librarie, e fatte salve le competenze degli organi collegiali di cui alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, le biblioteche scolastiche possono assumere la funzione di biblioteca pubblica locale o di succursale della stessa. Le biblioteche scolastiche, qualora ricorrano i requisiti di cui al precedente articolo 18, secondo comma, possono altresì combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. In tali casi anche il patrimonio librario e informativo della biblioteca scolastica è a disposizione del pubblico.