Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) Le biblioteche pubbliche, ivi inclusi loro sedi succursali e punti di prestito, che hanno come bacino di utenza naturale il territorio di un comune ovvero di comuni viciniori, sono considerate biblioteche pubbliche locali. Qualora manchino apposite strutture bibliotecarie, le rispettive amministrazioni comunali promuovono le iniziative per la loro istituzione.
(2) Qualora nel Consiglio comunale siano rappresentati più gruppi linguistici possono essere istituite strutture bibliotecarie distinte.
(3) In ogni comune con meno di 5000 abitanti appartenenti a un gruppo linguistico può essere agevolata per esso una sola biblioteca locale.