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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 18 (Biblioteche pubbliche)

(1) Sono considerate biblioteche pubbliche ai fini della presente legge tutte le biblioteche che hanno carattere di interesse pubblico e che sono tenute dalla Provincia, da enti pubblici, da scuole, da parrocchie, da istituzioni private, da centri di educazione permanente, nonché da consorzi tra essi costituiti.

(2) Le biblioteche di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti:

  1. essere aperte alla collettività;
  2. possedere un patrimonio librario e pubblicistico informativo, nonché eventuali attrezzature audiovisive rispondenti alle loro finalità;
  3. avere sede adeguata ed idoneo arredamento;
  4. ordinare il proprio patrimonio librario e pubblicistico-informativo secondo accreditati sistemi biblioteconomici;
  5. garantire adeguati orari all'utenza;
  6. avvalersi di personale tecnico qualificato;
  7. non avere fini di lucro.

(3) Per le biblioteche scolastiche, convittuali e di comunità non è richiesto che siano aperte alla collettività.

(4) Unitamente alle biblioteche provinciali costituiscono il sistema bibliotecario provinciale e seguenti categorie di biblioteche:

  1. biblioteche locali;
  2. biblioteche centro di sistema e biblioteche comprensoriali per le località ladine;
  3. biblioteche speciali.

(5) Sono strutture bibliotecarie:

  1. la sede principale;
  2. le sedi succursali;
  3. i punti di prestito fissi o mobili.

(6) Anche le sedi succursali devono rispondere ai requisiti elencati nel secondo comma del presente articolo.

(7) Le biblioteche locali, le biblioteche centro di sistema e le biblioteche comprensoriali disciplinano la loro attività e il loro ordinamento interno sulla base di appositi regolamenti-tipo approvati dalla Giunta provinciale.

(8) Nel regolamento di esecuzione verranno più dettagliatamente definiti i requisiti di cui al precedente secondo comma.21)

21)

L'art. 18 è stato modificato dall'art. 17 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

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