(1) L'educazione permanente rappresenta un settore autonomo nell'ambito del sistema globale di educazione.
(2) Per educazione permanente si intendono le forme di insegnamento organizzato, ivi compresi gli interventi tesi al recupero di istruzione scolastica e l'insegnamento a distanza. Sono esclusi i corsi pubblici di istruzione scolastica e di formazione professionale di base, nonché quelli organizzati da istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli con valore legale.
(3) Per attività di educazione permanente si intendono altresì tutti i progetti e le iniziative, nonché gli studi e le pubblicazioni tesi a perseguire le finalità della legge.
(4) Alla realizzazione di quanto previsto ai precedenti commi, nel rispetto del principio di sussidiarietà, provvedono l'Amministrazione provinciale e quelle comunali, nonché agenzie educative pubbliche e private.
(5) La Provincia cura la definizione del quadro normativo individuando i principi generali e indica i presupposti didattico-organizzativi per lo svolgimento dell'attività di educazione permanente. In tale contesto ne individua gli ambiti di intervento e le priorità.
(6) Periodicamente la Provincia e i comuni per il loro territorio compiono delle verifiche sulla domanda e sulla realizzazione delle iniziative di educazione permanente.
(7) La Provincia favorisce la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'educazione permanente sia attraverso iniziative dirette sia attraverso finanziamenti specifici.2)