Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1983, n. 45.
(1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14, la costruzione di nuove strade provinciali, comunali e vicinali o la rettifica di quelle esistenti, nonché la sistemazione delle aree adibite a piazzale o parcheggio, deve prevedere la realizzazione della necessaria segnaletica stradale e, dove occorra, di piazzuole per la fermata o la sosta degli autobus. A tal fine le amministrazioni interessate devono richiedere il parere dell'ufficio trasporti su strada - servizi tecnici sull'esame dei relativi progetti.