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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 321)
Disposizioni in materia di finanza locale

1)

Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.

Art. 1

(1) I comuni partecipano all'elaborazione del programma provinciale di sviluppo secondo le modalità previste dalla legislazione provinciale in materia. I comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con le direttive e determinazioni del programma provinciale di sviluppo.

(2) I comuni obbligati alla redazione del bilancio pluriennale ai sensi della legislazione regionale sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 2-4 2)

2)

Omissis.

Art. 5

(1) Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per gli anni 1984 e 1985, di cui all'articolo 9 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, la Giunta provinciale comunica ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, il proprio programma al Ministro del Tesoro al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti è in grado di destinare al territorio della Provincia nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata.

Art. 6

(1) La Provincia concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni negli anni 1983 e 1984 nella misura rispettivamente al cento per cento e di 1/3 qualora i prestiti vengano assunti per:

  1. aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti;
  2. completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
  3. opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;
  4. strade di allacciamento alla viabilità provinciale o statale, di competenza dei comuni;
  5. opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;
  6. smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  7. altre opere di urbanizzazione primaria, con esclusione del verde attrezzato;
  8. investimenti destinati ad aziende municiplizzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse;
  9. case di ricovero per persone anziane;
  10. opere cimiteriali;
  11. ristrutturazione di opere elencate nelle precedenti lettere c), e), g), i) e j). 3)

(2) La Provincia provvede al versamento delle rate di ammortamento che, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengono a scadere nell'anno 1984, in unica soluzione entro il 31 dicembre 1984. Il rimborso delle rate degli anni successivi avrà luogo entro il 31 luglio di ogni anno.3)

(3) Anche per i mutui assunti nel 1982, il cui ammortamento inizia nel 1983 e che risultano disciplinati dal sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, si applicano le limitazioni alle opere elencate nel precedente comma.

3)

Il comma 1 è stato modificato ed il comma 2 è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 22 novembre 1984, n. 18; vedi anche l'art. 14, comma 3, della L.P. 25 febbraio 1986, n. 5: A decorrere dall'anno 1986, la Provincia concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni nell'anno 1982, per le opere di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.P. 18 agosto 1982, n. 32, nella misura pari all'importo spettante per l'anno 1983 come disciplinato dall'art. 4, sesto comma, della L.P. 19 aprile 1983, n. 11.

Art. 7

(1) Mutui assunti per gli anni 1983 e 1984 da parte dei comuni presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti vengono ammortizzati dalla Giunta provinciale nelle misure e per opere di cui al precedente articolo 6.

(2) L'onere per la Provincia non può comunque superare le rate di ammortamento di un mutuo dello stesso importo assunto presso la Cassa depositi e prestiti.

(3) L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dall'1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio della Provincia.

Art. 8

(1) Nel quadro economico dei progetti approvati deve essere indicata la copertura di massima dell'intero costo dell'opera anche se la realizzazione dell'opera avvenga per stralci o lotti funzionali. La copertura finanziaria nel relativo bilancio deve essere garantita per lo stralcio o il lotto per il quale si procede all'appalto.

(2) L'importo delle perizie di varianti o suppletive ai progetti approvati successivamente all'1° gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il 20% dell'importo progettuale originario.

Art. 9

(1) Fino all'ammontare delle somme attribuite ai comuni per investimenti ai sensi della legislazione provinciale, i comuni possono assumere presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, mutui a breve scadenza, la cui restituzione è garantita dalla delibera di assegnazione da parte della Giunta provinciale.

(2) Per l'estinzione dei mutui di cui al comma precedente la liquidazione dei contributi provinciali può essere effettuata dalla Provincia direttamente agli istituti di credito mutuanti.

Art. 9/bis (Addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica)

(1) La liquidazione dell'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, è effettuata dalla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio sulla base della dichiarazione di consumo del fabbricante prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

(2) La dichiarazione di consumo deve essere presentata dal fabbricante alla ripartizione di cui al comma 1 con le modalità e nei termini di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

(3) In caso di mancata presentazione della dichiarazione di consumo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.4)

(4) L’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 cessa con decorrenza 1° gennaio 2010.5)

4)

L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

5)

L'art. 9/bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 10-11 2)

2)

Omissis.

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