In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 321)
Disposizioni in materia di finanza locale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.

Art. 6

(1) La Provincia concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni negli anni 1983 e 1984 nella misura rispettivamente al cento per cento e di 1/3 qualora i prestiti vengano assunti per:

  1. aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti;
  2. completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
  3. opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;
  4. strade di allacciamento alla viabilità provinciale o statale, di competenza dei comuni;
  5. opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;
  6. smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  7. altre opere di urbanizzazione primaria, con esclusione del verde attrezzato;
  8. investimenti destinati ad aziende municiplizzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse;
  9. case di ricovero per persone anziane;
  10. opere cimiteriali;
  11. ristrutturazione di opere elencate nelle precedenti lettere c), e), g), i) e j). 3)

(2) La Provincia provvede al versamento delle rate di ammortamento che, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengono a scadere nell'anno 1984, in unica soluzione entro il 31 dicembre 1984. Il rimborso delle rate degli anni successivi avrà luogo entro il 31 luglio di ogni anno.3)

(3) Anche per i mutui assunti nel 1982, il cui ammortamento inizia nel 1983 e che risultano disciplinati dal sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, si applicano le limitazioni alle opere elencate nel precedente comma.

3)

Il comma 1 è stato modificato ed il comma 2 è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 22 novembre 1984, n. 18; vedi anche l'art. 14, comma 3, della L.P. 25 febbraio 1986, n. 5: A decorrere dall'anno 1986, la Provincia concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni nell'anno 1982, per le opere di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.P. 18 agosto 1982, n. 32, nella misura pari all'importo spettante per l'anno 1983 come disciplinato dall'art. 4, sesto comma, della L.P. 19 aprile 1983, n. 11.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionActionb) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2-4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 9/bis (Addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica)
ActionAction Art. 10-11
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6
ActionActiong) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico