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In vigore al: 11/09/2012

h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 31)
Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 1983, n. 4.

Art. 8 (Articolazione e compiti del servizio veterinario dell' USL)

(1) Il servizio veterinario dell' U.S.L. si articola in due settori addetti rispettivamente:

  1. alla sanità animale e all'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
  2. all'igiene della produzione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

(2) Il settore addetto alla sanità animale e all'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali assicura, in particolare, le seguenti attività:

  1. la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e infestive a carattere diffusivo degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria, ivi compresa l'attuazione dei piani di profilassi previsti dalla norma vigente;
  2. la vigilanza sui ricoveri degli animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, sui pubblici abbeveratoi e sui concentramenti di animali, ivi compresi ambulatori, canili, istituzioni veterinarie private, negozi per la vendita di piccoli animali, nonché attività paraveterinarie;
  3. l'attuazione dei programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione della malattia di interesse antropozoonosico e zoosanitario previsti dalla normativa vigente;
  4. la vigilanza sull'igiene della riproduzione animale e sulla fecondazione artificiale sulla base delle norme vigenti in materia, nonché sull'attività concernente la profilassi e la cura della sterilità degli animali;
  5. la vigilanza sul trasporto degli animali e sui loro spostamenti;
  6. la vigilanza sulle importazioni, esportazioni e transito degli animali, ove prevista dalla normativa vigente;
  7. la vigilanza sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;
  8. la vigilanza sulla produzione, distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori per uso zootecnico;
  9. la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
  10. l'ispezione e la vigilanza sui farmaci di uso veterinario;
  11. l'ispezione e la vigilanza, per quanto di competenza veterinaria, sulla produzione degli animali di laboratorio e sull'utilizzazione degli animali da esperimento;
  12. la vigilanza sull'esecuzione di piani di profilassi delle malattie degli animali, ivi comprese quelle delle api e dei pesci, eventualmente gestiti da associazioni o enti;
  13. la vigilanza sull'esercizio della professione e delle arti veterinarie di cui al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
  14. l'attuazione degli adempimenti statistici previsti per le attività di competenza;
  15. il controllo sugli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale che possono recare danno alla popolazione;
  16. la cattura, la custodia, il mantenimento e l'eventuale soppressione dei cani vaganti;
  17. la protezione dell'ambiente in relazione a tutte le attività sottoposte a vigilanza veterinaria.

(3) Il settore addetto all'igiene della produzione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale assicura, in particolare, le seguenti attività:

  1. l'ispezione e la vigilanza delle carni, comprese le avicunicole, presso gli stabilimenti di macellazione pubblici e privati;
  2. l'ispezione e la vigilanza presso i mercati all'ingrosso e i depositi privati dei prodotti alimentari di origine animale, freschi e comunque conservati, e loro derivati;
  3. l'ispezione e la vigilanza sugli impianti di macellazione, ivi compresi quelli iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della Sanità per l'esportazione di carni, sulle sardigne, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;
  4. l'ispezione e la vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, conservazione, deposito, trasporto, commercializzazione e somministrazione, nonché sui laboratori di sezionamento e lavorazione iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della Sanità per l'esportazione di prodotti carnei all'estero;
  5. l'ispezione e la vigilanza sulla attività di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di alimenti di origine animale e sulla ristorazione collettiva per ciò che attiene gli alimenti di origine animale;
  6. l'ispezione e la vigilanza sul commercio, l'utilizzazione e le trasformazioni dei prodotti e sottoprodotti di origine animale per uso industriale;
  7. l'attuazione degli adempimenti statistici previsti per le attività di competenza;
  8. l'ispezione e la vigilanza sulle macellazioni domiciliari nonché sulle carni da esse derivanti e sui residui di origine animale destinati allo smaltimento e direttamente provenienti dall'azienda agricola; 8)
  9. la vigilanza nel settore dell'etichettatura e della rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale. 8)

(4) L' U.S.L. nell'ambito della disciplina regolamentare dei propri servizi, assicura idonee modalità di coordinamento del servizio veterinario con gli altri servizi e loro articolazioni organizzative. Ad ognuna delle unità operative di cui al primo comma è preposto un veterinario dirigente, ad uno dei quali viene attribuita la responsabilità del coordinamento del servizio.

8)
Le lettere h) e i) sono state aggiunte dall'art. 37 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
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