(1) Il servizio veterinario dell' U.S.L. si articola in due settori addetti rispettivamente:
(2) Il settore addetto alla sanità animale e all'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali assicura, in particolare, le seguenti attività:
(3) Il settore addetto all'igiene della produzione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale assicura, in particolare, le seguenti attività:
(4) L' U.S.L. nell'ambito della disciplina regolamentare dei propri servizi, assicura idonee modalità di coordinamento del servizio veterinario con gli altri servizi e loro articolazioni organizzative. Ad ognuna delle unità operative di cui al primo comma è preposto un veterinario dirigente, ad uno dei quali viene attribuita la responsabilità del coordinamento del servizio.