(1) Il Presidente delle Giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria che interessino il territorio di due o più comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'articolo 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 63 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577. Egli adotta altresì i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 35 dello stesso T.U.
(2) La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal competente servizio veterinario provinciale, che può avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle U.S.L. interessate.
(3) L'esecuzione dei provvedimenti di cui sopra è demandata al presidente del comitato di gestione dell' U.S.L.