(1) Fino ad un periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'organizzazione da parte delle U.S.L. del servizio veterinario, le funzioni del soppresso ufficio veterinario provinciale demandate alle stesse sono espletate dal servizio veterinario provinciale; i competenti comitati di gestione delle U.S.L. ne assumono l'esercizio, anche graduale, con propria deliberazione e d'intesa con il servizio provinciale veterinario.