(1) Le aziende sanitarie devono garantire il servizio di assistenza zooiatrica in maniera continuativa ed uniforme nelle zone svantaggiate del territorio provinciale, come determinate dalla Giunta provinciale e secondo lo schema di convenzione dalla stessa approvato.9)
(2) A tale scopo le U.S.L. stipulano apposite convenzioni con veterinari liberi professionisti. In carenza di questi ultimi l'erogazione dell'assistenza zooiatrica sarà comunque garantita dalle U.S.L. tramite i propri dipendenti, esclusi quelli in posizione dirigenziale, mediante l'istituto della pronta reperibilità.10)
Art. 1
(1) Al personale veterinario che viene convenzionato dalle unità sanitarie locali per garantire il servizio di assistenza zooiatrica ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, si applica il titolo primo del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 2 (Norme transitorie)
(1) In sede di prima stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, le unità sanitarie locali possono prescindere dal requisito di cui al precedente articolo, rispetto ai veterinari, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato la professione in provincia di Bolzano come dipendenti comunali in ruolo oppure abbiano esercitato servizio di interinato o di supplenza per un periodo minimo di dodici mesi.
(2) La disciplina di cui al precedente comma si applica fino al 31 dicembre 1990 per la stipulazione di convenzioni aventi durata massima fino alla stessa data con veterinari liberi professionisti, che prima dell'entrata in vigore della presente legge erano già stati autorizzati ai sensi dei decreti ministeriali 1°, 3 e 14 giugno 1968 e 9 agosto 1971 da parte dell'Amministrazione provinciale di Bolzano all'espletamento delle operazioni di risanamento.