In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 221)
Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero

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1)

Pubblicata nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.

Art. 9 (Norme abrogative e transitorie)

(1) È abrogato l'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutte le altre norme ad essa contrarie o con essa incompatibili.

(2) Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso ai sensi della legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, e non ancora esauriti.