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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 221)
Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero

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1)

Pubblicata nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.

Art. 6 (Provvidenze per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'acquisizione di strutture e impianti per le attività ricreative)

(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere a favore di associazioni e istituzioni ricreative contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento di locali, impianti e attrezzature del tempo libero destinati alle attività della rispettiva organizzazione.

(2) Resta salva la competenza dei comuni nelle materie di cui al comma precedente.