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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 221)
Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero

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1)

Pubblicata nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.

Art. 4 (Strutture per le attività ricreative)

(1) La realizzazione, il completamento e la manutenzione di impianti e strutture per le attività del tempo libero sono promossi qualora:

  • a)  ad opera del promotore se ne possa dimostrare l' effettivo fabbisogno nel relativo ambito territoriale;
  • b)  sia stata creata un' istituzione o un'organizzazione stabile per la relativa gestione;
  • c)  vengano adottate apposite norme per la gestione e l' uso degli impianti e delle strutture;
  • d)  l' istituzione o organizzazione titolare si obblighi a non mutare volontariamente la destinazione dell'opera realizzata per almeno nove anni.

(2) Le provvidenze sono concesse solo per gli impianti e le strutture destinati esclusivamente o prevalentemente alle attività del tempo libero. Rientrano fra le opere di cui al comma precedente anche gli impianti e le strutture polivalenti per la parte utilizzabile esclusivamente o prevalentemente per le attività ricreative o idonee ad essere gestite autonomamente.

(3) Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di edifici scolastici e di centri culturali e civici devono essere previsti, nei limiti del possibile e in quanto necessario, locali e attrezzature per le attività del tempo libero.