Pubblicata nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) La realizzazione, il completamento e la manutenzione di impianti e strutture per le attività del tempo libero sono promossi qualora:
(2) Le provvidenze sono concesse solo per gli impianti e le strutture destinati esclusivamente o prevalentemente alle attività del tempo libero. Rientrano fra le opere di cui al comma precedente anche gli impianti e le strutture polivalenti per la parte utilizzabile esclusivamente o prevalentemente per le attività ricreative o idonee ad essere gestite autonomamente.
(3) Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di edifici scolastici e di centri culturali e civici devono essere previsti, nei limiti del possibile e in quanto necessario, locali e attrezzature per le attività del tempo libero.