Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) Il personale dei ruoli speciali del servizio provinciale istituito con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, è trasferito nei ruoli di cui alle tabelle A, B e C/I, C/II, C/III, allegate alla presente legge, nonché nel ruolo unico amministrativo della Provincia, avuto riguardo alle qualifiche rivestite, conservando la posizione giuridica ed economica in atto. Il personale educatore e assistente, inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle B/I, B/II e B/III della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33, in possesso dell'attestato di bilinguismo, può essere inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge.
(2) L'attuale direttore del servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, è trasferito al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva ed è nominato primario responsabile del medesimo.