Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) I servizi amministrativi delle strutture organizzative di cui all'articolo 23 sono espletati dal personale amministrativo del ruolo unico amministrativo del personale della Provincia addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, nonché da quello che sarà inquadrato nel medesimo ruolo ai sensi del successivo articolo 51 o che, appartenente sempre al medesimo ruolo, sarà assegnato dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente e sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24. A tali fini le dotazioni organiche del predetto ruolo unico amministrativo sono aumentate di una unità nella VII qualifica funzionale, di 3 unità nella VI qualifica funzionale e di 4 unità nella V qualifica funzionale. 19)
(2) Per l'espletamento dei servizi di assistenza scolastica di cui al precedente articolo 16, sono assegnate a ciascuna delle ripartizioni III e X tre unità di personale del ruolo amministrativo del personale provinciale, appartenente rispettivamente alla VII, VI e IV qualifica; sono corrispondentemente aumentate le dotazioni organiche di detto ruolo.
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 30 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.