Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) Ai fini dell'espletamento degli interventi specialisti di cui al presente articolo 2, secondo comma, può essere trasferito al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, rispettivamente alle strutture organizzative di cui agli articoli 23 e 26 della presente legge, il personale non di ruolo dei comuni o consorzi di comuni o dagli stessi incaricato o comunque operante presso altri enti pubblici o privati con essi convenzionati, e addetto esclusivamente o prevalentemente ai relativi servizi nell'ambito della medicina scolastica.
(2) Il trasferimento di cui al comma precedente avviene nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 51.
(3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti del medesimo personale incaricato o convenzionato che dai comuni o loro consorzi sia già stato eventualmente messo a disposizione delle unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge. 16)
L'art. 43 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 giugno 1983, n. 21.