(1) Le Unità Sanitarie Locali, con deliberazione del comitato di gestione, presentano annualmente alla Giunta provinciale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico, riservati ai singoli gruppi linguistici, che siano vacanti e disponibili alle date:
- a) dell'1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all' allegato n. 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:
- 1) ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G;
- 2) ruolo professionale: tabelle A, B. C, D;
- 3) ruolo tecnico: tabelle A, B, C;
- 4) ruolo amministrativo: tabella A;
- b) dell'1° luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all' allegato n. 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:
- 1) ruolo sanitario: tabelle H, L, M e, limitatamente al quadro primo, tabelle I e N;
- 2) ruolo tecnico: tabelle D, E;
- 3) ruolo amministrativo: tabella B.
(2) Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti, per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, entro sei mesi dalla data di cui al primo comma del successivo articolo 6.
(3) Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla Giunta provinciale rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.
(4) I posti di cui al primo e secondo comma per i quali il comitato di gestione, con adeguata motivazione, non abbia presentato richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dell'articolo 13, terzo e quarto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.