(1) In applicazione delle norme di cui all'articolo 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta provinciale indice, su richiesta delle Unità Sanitarie Locali, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vicedirettore sanitario.
(2) La Giunta provinciale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base provinciale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna Unità Sanitaria Locale.
(3) La graduatoria unica provinciale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vicedirettore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per Unità Sanitaria Locale sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.
(4) I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vicedirettore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedano, in ciascuna Unità Sanitaria Locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.
(5) Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vicedirettore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo si applicano le norme di cui ai titoli II e III della presente legge.