(1) Le domande di trasferimento ad altra Unità Sanitaria Locale della provincia, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Presidente della giunta provinciale ed inviate per conoscenza al Presidente del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza.
(2) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.
(3) Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del precedente articolo 23. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
(4) Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 9 e 10.
(5) Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.
(6) Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le Unità Sanitarie Locali richieste, ancorchè non indicate nel bando di trasferimento.
(7) Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli provinciali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.