Pubblicata nel B.U. 28 giugno 1983, n. 33.
(1) La presente legge perde la sua efficacia dopo due anni dall'entrata in vigore.4)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Ai sensi dell'art. 30 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33, questa legge continua a trovare applicazione nel periodo di vigenza del piano sanitario provinciale 1988/91.