Pubblicata nel B.U. 16 novembre 1982, n. 53.
(1) La Società, di cui alla lettera c) dell'articolo 2, società per azioni a prevalente capitale pubblico, ha i seguenti compiti:
(2) Relativamente al sistema informativo dell'Amministrazione provinciale, i compiti di cui alla precedente lettera a) sono limitati agli incarichi disposti ai sensi del successivo articolo 7, e quelli di cui alle precedenti lettere da b) ad e) sono svolti sulla base delle proposte del comitato di coordinamento EDP di cui al successivo articolo 8.