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In vigore al: 11/09/2012

e) LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1982, n. 261)
Norme concernenti il passaggio alla Provincia di funzioni e di personale di Enti pubblici nazionali operanti in materia assistenziale.

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1)

Pubblicata nel B.U. 3 agosto 1982, n. 36.

Art. 7

(1) Il personale già dipendente degli enti di cui al precedente articolo 1, in servizio presso le sedi periferiche in provincia di Bolzano, trasferito, previo consenso ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, alla Provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del 1° aprile 1979 nei ruoli provinciali, prescindendosi anche dai limiti di età.

(2) Gli assistenti del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta di almeno 18 anni, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero alla dotazione organica, nella qualifica provinciale di segretario capo (par. 370) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di inquadramento.

(3) Gli assistenti del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta di almeno 8 anni, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, alla dotazione organica, nella qualifica provinciale di segretario principale (par. 260) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

(4) Gli assistenti del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta inferiore ad anni 8, sono inquadrati nella qualifica provinciale di segretario (par. 188) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, conservando agli effetti della successiva progressione in carriera l'anzianità maturata o comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

(5) Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta di almeno 18 anni, sono inquadrati occorrendo anche in soprannumero alla dotazione organica, nella qualifica di coadiutore superiore (par. 245) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella qualifica di inquadramento.

(6) Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con almeno 10 anni di servizio maturati o comunque riconosciuti sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero alla dotazione organica, nella qualifica provinciale di coadiutore principale (par. 188) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

(7) Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta inferiore ad anni 10, sono inquadrati nella qualifica iniziale di coadiutore (parametro 143) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo, conservando agli effetti della successiva progressione giuridica ed economica in carriera l'anzianità maturata o comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

(8) In caso di prestazione di servizio ad orario ridotto l'anzianità maturata viene proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario di servizio previsto presso l'ente di provenienza.

(9) Al personale inquadrato nei ruoli provinciale in virtù della presente legge è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione di aumenti biennali anche convenzionali, un trattamento economico comprensivo dell'indennità provinciale di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento alla Provincia.

(10) I dipendenti dell'associazione di cui all'articolo 1, n. 6, trasferiti alla Provincia, ai sensi della presente legge, i quali si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso l'associazione di provenienza, se questa ne faccia richiesta e ne assuma ogni onere.

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