Pubblicato nel B.U. 6 aprile 1982, n. 15.
(1)(2) 2)
(3) Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese che si impegnino ad applicare, in base alle leggi vigenti, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra le organizzazioni provinciali degli artigiani e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori. 3)
Abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29; vedi anche l'art. 16 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15:
Art. 16 (Cofinanziamento di iniziative ammesse a contributo della CE)
(1) Le iniziative approvate e finanziate dalla Comunità europea in base a regolamenti comunitari possono essere cofinanziate dalla Provincia, applicando le normative delle leggi provinciali di incentivazione vigenti nonché le percentuali di cofinanziamento previste dai predetti regolamenti.
(2) Per i progetti pilota approvati in base all'articolo 22 del regolamento CE n. 797/1985, nonché all'articolo 8 del regolamento CE n. 4256/1988 si applicano percentuali di cofinanziamento fino al 30%.
(3) Dopo le relative approvazioni comunitarie dei progetti o dei programmi, la Provincia è autorizzata a prefinanziare le previste quote comunitarie ed eventualmente nazionali in base alla normativa provinciale vigente.