In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 81)
Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1981, n. 20.

Art. 6 (Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale emana apposite direttive per disciplinare la certificazione volontaria genetico-sanitaria per singole specie interessanti il settore vivaistico.

(2) Il materiale di propagazione certificato viene contrassegnato con apposite etichette.

(3) Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta altrimenti in commercio materiale non corrispondente alle indicazioni dell'etichetta, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

(4) I produttori di piante e parti di piante da frutto devono comunicare annualmente all'ufficio provinciale competente per il servizio fitosanitario provinciale presso la Ripartizione provinciale Agricoltura su apposito modulo la consistenza di piante, divisa per genere, specie e varietà, esistente nei propri vivai, nonché l'ubicazione e la superficie degli stessi.

(5) Chiunque violi la disposizione di cui al comma 4 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00.9)

massimeDelibera N. 4038 del 31.10.2005 - Disciplinare della certificazione volontaria genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto
9)

L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.