Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1981, n. 20.
(1) Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, vengono stabilite dalla Giunta provinciale.5)
L'art. 2/ter è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.