(1)(2)7)
(3) Le ditte si devono impegnare di applicare, in base alla normativa vigente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché in materia di collocamento obbligatorio di invalidi.
(4) Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi nei due anni precedenti la richiesta; in casi particolari la Giunta provinciale può ammettere imprese in difetto con quanto sopra qualora le stesse si impegnino a regolarizzare la relativa posizione.
(5)7)
(6) Le ditte devono dichiarare di essere in regola con le normative della Provincia Autonoma in materia di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo.
(7)7)