Pubblicata nel B.U. 8 settembre 1981, n. 44.
(1) Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle amministrazioni comunali ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di accertata inattività che pregiudichi il funzionamento degli autoservizi pubblici non di linea, l'assessore provinciale competente per la materia dei trasporti assegna all'amministrazione comunale inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, l'assessore provinciale, sentito il comune inadempiente, provvede in via sostitutiva. 3)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.