Pubblicata nel B.U. 8 settembre 1981, n. 44.
(1) I servizi automobilistici di cui al precedente articolo 1 vengono classificati, con decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti, in urbani, suburbani, extraurbani, speciali e gran turismo sulla base delle caratteristiche del percorso, dell'orario e della prevalente utilizzazione.
(2) L'Assessore provinciale ai trasporti, sentita la direzione compartimentale della motorizzazione civile, stabilisce la colorazione della carrozzeria degli autobus e autorizza l'utilizzo dei posti in piedi da ammettersi negli autobus stessi, sulla base delle caratteristiche di idoneità tecnica riconosciuta dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile.