(1) Ai sensi del presente titolo, sotto la denominazione di prestazioni di assistenza sanitaria si intendono le attività sanitarie eseguite su richiesta e nell'interesse di persone singole, con esclusione quindi di quelle eseguite d'ufficio e prevalentemente nell'interesse della collettività o di gruppi di persone.
(2) Le prestazioni di assistenza sanitaria si distinguono in prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale e le modalità di erogazione delle stesse sono dettate dal piano sanitario.