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In vigore al: 11/09/2012

j) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 241)
Emendamenti alle leggi provinciali: L.P. 23 agosto 1973, n. 30 - prestiti di conduzione; L.P. 14 dicembre 1974, n. 31 - contributi integrativi FEOGA; L.P. 3 novembre 1975, n. 53 - sperimentazione; L.P. 23 dicembre 1976, n. 62 - direttive CEE 159, 160 e 161/72 e 268/75;L.P. 7 gennaio 1977, n. 9 - procedura per sanzioni amministrative;L.P. 26 luglio 1978, n. 37 - fecondazione artificiale; L.P. 27 dicembre 1979, n. 21 - pareri tecnico-economici; L.P. 20 febbraio 1970, n. 4 - credito di assunzione; e al D.P.G.P. 17 maggio 1978, n. 8 - T. U. Comunità montane

1)

Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1980, n. 40.

CAPO I (Prestiti di conduzione)

Art. 1-2 2)

CAPO II (Contributi integrativi FEOGA)

Art. 3-8 3)

CAPO III (Sperimentazione)

Art. 9 4)

4)

Sostituisce il I comma dell'art. 22 della L.P. 3 novembre 1975, n. 53.

CAPO IV (Direttive CEE)

Art. 10-15 5)

CAPO V (Sanzioni amministrative)

Art. 16 6)

6)

Modifica il comma 1 dell'art. 7 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

CAPO VI (Fecondazione artificiale)

CAPO VII (Pareri tecnico-economici)

Art. 19 8)

8)

Integra l'art. 1 della L.P. 27 dicembre 1979, n. 21.

CAPO VIII (Comunità montane)

Art. 20-21 9)

9)

Modificano il D.P.G.P. 17 maggio 1978, n. 8; abrogati dall'art. 49, comma 1, lettera f) della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

CAPO IX (Credito di assunzione)

Art. 22 10)

10)

Abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

CAPO X Disposizioni finali

Art. 23 11)

11)

Integra l'art. 2 della L.P. 20 febbraio 1970, n. 4.

Art. 24

(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad accreditare su un conto corrente fruttifero istituito presso gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario secondo la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche e integrazioni, sotto la denominazione "Provincia autonoma di Bolzano - conto anticipazioni contributi", somme di denaro reintegrabili e variabili in relazione alle necessità che sono di tempo in tempo previste. Il conto corrente fruttifero per la Provincia è regolato dal tasso ufficiale di sconto.

(2) Dal conto corrente l'istituto di credito preleva, in base ai singoli nullaosta rilasciati per operazioni di credito dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, nei limiti e sotto le condizioni indicate nel nullaosta stesso, entro i limiti di disponibilità, le somme corrispondenti alle rate del concorso provinciale di preammortamento ed occorrendo anche la prima rata di concorso provinciale sull'ammortamento dei mutui previsti dalle leggi provinciali 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, e 23 dicembre 1976, n. 62, e successive modifiche e integrazioni, al fine di porre a carico degli operatori fin dall'inizio l'interesse al netto del concorso provinciale.

(3) Gli istituti di credito sono tenuti a trasmettere semestralmente all'Amministrazione provinciale il conto amministrativo e, alla chiusura di ogni esercizio, il conto giudiziale, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

(4) L'Amministrazione provinciale è incaricata a stipulare con le aziende di credito interessate una convenzione che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione provinciale e le aziende di credito sorgenti dall'attuazione del presente articolo.12)

12)

L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 8 novembre 1982, n. 34.

Art. 25-26 13)

13)

Abrogati dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

Art. 27

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con le rispettive leggi provinciali emendate o integrate in forma di testo unico.

Art. 28

(1) La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, rispetto a quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate dalla legge finanziaria per l'anno 1980 ed iscritti agli appositi capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 per l'applicazione delle leggi provinciali emendate con il presente provvedimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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