Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
(1) Il comune e il consorzio tra comuni che hanno assunto il mutuo con la Cassa depositi sono tenuti a rimborsare alla Provincia le anticipazioni concesse ai sensi della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, e legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, nonché i contributi eventualmente concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, fino all'ammontare complessivo del mutuo stesso.
(2) Il rimborso di detti contributi e anticipazioni alla Provincia deve avvenire immediatamente dopo l'introito del mutuo stesso, anche se riscosso a rate.
(3) I rimborsi di cui sopra sono annualmente introitati nel bilancio provinciale e vengono portati in aumento degli stanziamenti previsti dalla legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e successive modifiche, nel bilancio dell'esercizio successivo. Una quota pari al 50% degli introiti annuali è destinata al finanziamento di opere interessanti più comuni ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e la rimanente quota pari al 50% al finanziamento di opere necessarie e urgenti ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.