In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 7

(1) Nei casi di omissioni o irregolarità nel disimpegno dei compiti di ufficio, la Giunta provinciale promuove un'inchiesta e può sciogliere il comitato chiamando a reggere l'amministrazione un commissario; eventuali spese sono a carico della relativa amministrazione.

(2) Nel caso di scioglimento il nuovo comitato deve essere nominato entro sei mesi.