Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1980, n. 31.
(1) Nell'espletamento dei compiti già svolti dall'ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli (U.M.A.) l'Amministrazione provinciale può servirsi della collaborazione di organizzazioni sindacali di agricoltori.
(2) Il compenso per tale collaborazione viene fissato dalla Giunta provinciale.